Codice
etico
CODICE ETICO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
A.S.D. BASKET FEMMINILE BIELLESE
Approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 17 giugno 2024
SOMMARIO
Introduzione
Art. 1 – Premessa
Art. 2 – Il Codice Etico
Art. 3 – I destinatari
Art. 4 – Efficacia e Divulgazione
Art. 5 – La Società
Art. 6 – I Dirigenti.
Art. 7 – Lo Staff Tecnico
Art. 8 – Le Atlete
Art. 9 – I Genitori delle Atlete
Art. 10 – Rapporti con i parenti delle atlete
Art. 11 – Norme di comportamento sull’uso di comunicazioni in forma elettronica
Art. 12 – Azioni disciplinari
Art. 13 – Utilizzo della divisa sociale
Art. 14 – Diritto di rivalsa
Art. 15 – Nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
Introduzione
L’attività sportiva ha un’evidente funzione educativa e sociale, ed è veicolo attraverso il quale è possibile apprendere i valori reali che rendono il confrontarsi secondo le regole della propria disciplina, un’attività affascinante e istruttiva allo stesso tempo. Proprio in questo senso è fondamentale DIFENDERE E PROMUOVERE, tra coloro che organizzano e divulgano la pratica sportiva, l’adesione a quei valori etici che ne costituiscono la forza ed il senso profondo.
Il riferimento all’etica sportiva è un passo necessario e i fondamentali doveri di LEALTÀ, PROBITÀ, CORRETTEZZA e DILIGENZA previsti per tutti i protagonisti, direttamente o indirettamente, della vita societaria.
L’adozione del presente codice etico è espressione della volontà di promuovere uno standard significativo di SPORTIVITÀ nello svolgimento delle iniziative motorie e/o ludiche, e di vietare quei comportamenti in contrasto con i valori etici che questo codice intende promuovere e garantire. È per questo che ci impegniamo a adottare tutte le misure necessarie dirette a facilitare la conoscenza e l’applicazione di tutte le norme contenute nel presente codice etico, prevedendo inoltre l’ipotesi di penalizzazioni nel caso di mancato rispetto dei contenuti, ma anche di premiare chi sottoscrive il presente documento, oltre chi si renderà degno di nota per gesti che ne richiamano i valori.
Riteniamo inoltre che anche le altre parti interessate nella formazione e nella preparazione dell’atleta, ovvero la famiglia, gli allenatori ed i giudici di gara, debbano in qualche modo far parte e sottostare a questo codice.
Pertanto, abbiamo deciso di dotarci del Codice Etico come guida ed ispirazione di comportamento per tutti coloro che a vario titolo partecipano a un progetto sportivo condiviso come può essere il codice etico.
Art. 1 – Premessa
La Società Sportiva Dilettantistica ASD BASKET FEMMINILE BIELLESE (di seguito Società) opera nell’ambito sportivo della Pallacanestro. La Società riconosce lo sport quale STRUMENTO SOCIALE, EDUCATIVO e CULTURALE e aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà,
correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. La Società ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.
Art. 2 – Il Codice Etico
Il Codice Etico della Società reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.
Art. 3 – I destinatari
Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:
o dirigenti;
o staff tecnico;
o atlete e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
o genitori e accompagnatori delle atlete;
o staff medico;
o collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse dell’associazione;
o sponsor;
o società affiliate alla FIP con rapporti di collaborazione con ASD BASKET FEMMINILE BIELLESE
Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.
Art. 4 – Efficacia e Divulgazione
L’iscrizione alla Società comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice.
Copia del Codice Etico è disponibile e consultabile sul sito www.basketfemminilebiellese.it, e pertanto tutti i soggetti destinatari sopraindicati sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari a tale scopo previste dalla Società. L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della conoscenza dello stesso.
Art. 5 – La Società
La Società s’impegna a:
· operare nel pieno rispetto dell’ordinamento civilistico, fiscale, giuslavoristico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
· diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico;
· promuovere una cultura ed un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
· promuovere una cultura che preveda la prevenzione di ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione quali:
o l’abuso psicologico;
o l’abuso fisico;
o la molestia sessuale;
o l’abuso sessuale;
o la negligenza;
o l’incuria;
o l’abuso di matrice religiosa;
o il bullismo, il cyberbullismo;
o i comportamenti discriminatori;
così come definiti dall’Art. 5 delle Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo Fip.
· effettuare, ai sensi del Dpr. 313/2002 il controllo del casellario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con le atlete.
Nel dettaglio si intendono:
· per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
· per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atlete ammalate, infortunate o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
· per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
· per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati; per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
· per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
· per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
· per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
· per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socialeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale
La Società, inoltre, garantisce che:
· tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età;
· la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico delle atlete, con particolare riferimento a bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto. tutti i suoi tesserati vengano trattati con rispetto e dignità, e siano tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Art. 6 – I Dirigenti
I dirigenti della Società s’impegnano a:
o adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
o rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
o adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
o rifiutare ogni forma di corruzione/concussione;
Inoltre, i dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di:
o divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
o pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
o esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
o procedere alla periodica revisione del Codice.
Art. 7 – Lo Staff Tecnico
Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un COMPORTAMENTO ESEMPLARE che costituisca un MODELLO POSITIVO sia nell’ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere alle proprie atlete valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s’impegnano a:
o comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
o promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;
o non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
o rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
o rispettare tutte le atlete, sia della propria squadra che di quella avversaria, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
o agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando le atlete all’autonomia, all’autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
o creare un’atmosfera e un ambiente piacevoli, anteponendo il benessere psico-fisico delle atlete al successo agonistico;
o trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
o sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale e educativo;
o evitare lo svolgimento di allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per la squadra. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell’atleta si dovrà svolgere in presenza di
almeno due tecnici e, se si tratta di atlete minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o con la formale autorizzazione degli stessi;
o non condividere in nessun caso spogliatoi e stanze con le atlete;
o farsi affiancare da almeno un altro membro dello staff durante gli spostamenti delle atlete in trasferta, durante gli allenamenti ed in tutte le occasioni in cui il tecnico accompagni le atlete a casa. Se trattasi di atlete minorenni occorre ottenere l’autorizzazione dei genitori.
Art. 8 – Le Atlete
Le atlete e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Pertanto, le atlete consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s’impegnano a:
o onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
o rifiutare ogni forma di doping;
o rispettare i compagni di squadra e lo staff tecnico;
o rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
o tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato e educato.
o dare comunicazione ai dirigenti competenti o al proprio tecnico, motivandone l’assenza in caso di assenza alle sedute di allenamento;
o informare il proprio tecnico di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute nell’attività agonistica; a titolo esemplificativo, dolori muscolari, febbre, allergie, stati di malessere generale, ecc.;
o non adottare comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali maltrattamenti, derisioni, bestemmie e parole fuori luogo;
o rispettare il codice etico, gli orari degli allenamenti e delle convocazioni; applicarsi nell’attività sportiva con il massimo impegno nel rispetto dei loro compagni, avversari, allenatori e dirigenti.
o custodire con cura i materiali forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società;
o frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l’integrità delle strutture per la pratica sportiva;
o praticare lo sport con passione e buona volontà, non dimenticando mai che lo sport è innanzitutto gioco e divertimento;
o rispettare le norme degli enti di promozione sportiva ed accettare le decisioni dell’allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili;
o vincere senza presunzione e perdere senza eccessiva amarezza;
o adottare un comportamento adeguato all’etica sportiva sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta;
o avere cura della divisa sociale, nonché delle attrezzature sportive di cui si fa uso; dare il massimo delle proprie possibilità nell’intento di favorire il successo della società;
o ricordarsi che non si gareggia solo per sé stessi, ma che in gara si rappresentano anche i propri compagni di squadra;
o comportarsi in maniera dignitosa prima, durante e dopo la gara;
o adottare un linguaggio rispettoso nei confronti del pubblico, dei compagni, dei dirigenti e dei giudici.
o gareggiare rispettando le regole e indossando la divisa sociale.
Art. 9 – I Genitori delle Atlete
I genitori e gli accompagnatori delle atlete, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco.
Pertanto, i genitori e gli accompagnatori s’impegnano a:
o non esercitare pressioni eccessive sulle atlete per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
o accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
o astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere le atlete in campo e gli allenatori;
o incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti le atlete, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
o rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
o aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare l’attività sportiva sia agonistica che amatoriale;
o non criticare mai l’allenatore o i dirigenti della società in presenza dei figli;
o riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle delle altre atlete;
o accettare le decisioni dell’allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili.
Il trasferimento delle atlete alle sedute di allenamento ed alle partite è di esclusiva competenza dei genitori, che pertanto si impegnano, singolarmente o in gruppo, a promuovere turnazioni al fine del corretto trasporto degli atlete e dello Staff Tecnico.
Art. 10 – Rapporti con i parenti delle atlete
Tecnici e Dirigenti sono a disposizione dei genitori delle atlete per tutte le informazioni necessarie “di carattere tecnico”. Per qualsiasi informazione, delucidazione “di carattere non tecnico”, l’unico interlocutore è il responsabile della Società o del settore specifico di attività. La Società non ammette ingerenze da parte dei genitori e parenti delle atlete e/o intromissioni di carattere tecnico-sportivo per quanto riguarda convocazioni, ruoli, tempi di gioco, modalità di gioco e di allenamento, di esclusiva competenza del responsabile del settore condivisa con tecnici e istruttori della Società. La Società sportiva auspica la condivisione del codice etico societario attraverso un comportamento educato, dignitoso ed un linguaggio appropriato da parte dei genitori e dei parenti delle atlete, in particolare durante lo svolgimento delle attività della Società.
Art. 11 – Norme di comportamento sull’uso di comunicazioni in forma elettronica:
Le Atlete, i tecnici i dirigenti e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, Gruppi Whatsapp, forum, blog, eccetera), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito sportivo. Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista, staff o altro adulto coinvolto nell’assistenza alle squadre o verso un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra. Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:
o TRASPARENTE: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atlete devono essere trasparenti, ovvero con l’utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni;
o ACCESSIBILE: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atlete dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori;
o PROFESSIONALE: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.
I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Società possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.
Art. 12 – Azioni disciplinari
Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo o da organo da esso delegato. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l’azione disciplinare da intraprendere. Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
1. RICHIAMO VERBALE NON UFFICIALE, nei casi di mancanze di minore entità;
2. RICHIAMO UFFICIALE VERBALE O SCRITTO, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
3. SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;
4. ESPULSIONE DALLA SOCIETÀ, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice etico.
L’adozione di una qualsiasi azione disciplinare da parte del Giudice Sportivo costituirà condizione di infrazione del presente codice etico con conseguente ed ulteriore azione disciplinare di cui al presente articolo.
La mancanza della visita medica o il mancato rinnovo della stessa, autorizza la Società a sospendere l’atleta da qualunque attività.
Il mancato pagamento della quota sociale entro i tempi concordati ad inizio stagione, autorizza la Società a sospendere dagli allenamenti l’atleta fino al saldo della stessa.
La gravità di ogni avvenimento verrà decisa dal Consiglio Direttivo e sarà inappellabile e insindacabile. Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.
Art. 13 – Utilizzo della divisa sociale
L’uso della divisa sociale è finalizzato alla tutela dell’immagine della Società ed al rispetto degli obblighi assunti verso l’eventuale sponsor. Per tale motivo viene richiesto l’utilizzo della divisa sociale prima, durante e dopo tutte le competizioni e nelle eventuali premiazioni (individuali e di società). Non è consentito apportare modifiche all’abbigliamento sociale, personalizzare senza preventiva autorizzazione capi di vario genere con i loghi sociali ed effettuare la promozione di sponsor non ufficiali. Si ricorda che l’uso della divisa sociale è obbligatorio in tutte le manifestazioni sportive, in ogni caso l’Atleta, che si renda responsabile della mancanza della divisa sociale durante una manifestazione, riceverà dapprima un ammonimento scritto da parte del Consiglio Direttivo; in caso di reiterazione del comportamento il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione dell’Atleta dalla Società.
Art. 14 – Diritto di rivalsa
La Società avrà diritto di rivalsa sull’atleta, sui tecnici, sui dirigenti, sugli accompagnatori e sui genitori per le eventuali sanzioni comminate alla Società per causa degli stessi.
Art. 15 – Nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
Il responsabile della protezione dei minori, nominato ai sensi dell’Art. 18 dello Statuto Sociale e dell’Art. 33 comma 6 del D.Lgs 36/2021 è nominato allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.
La nomina del responsabile è senza indugio pubblicata sulla homepage dell’Affiliata e/o affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di safeguarding.
Al responsabile della protezione dei minori è garantita la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. Al responsabile della protezione dei minori ed al Responsabile per le politiche di safeguarding è garantito l’accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, e tutti i destinatari del presente Codice Etico hanno specifico obbligo di totale e piena collaborazione con i responsabili stessi.
Ogni abuso, violenza o discriminazione potrà essere segnalato al responsabile della protezione dei minori a mezzo e-mail all’indirizzo safeguarding@basketfemminilebiellese.it le cui credenziali di accesso sono note soltanto al responsabile della protezione dei minori che assume l’obbligo di riservatezza ed anonimato del segnalante.
Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
Referente Safeguarding: